Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3477 del 29 novembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla morte di congiunti, basata sulle tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate approvate con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non č applicabile la detrazione per il cosiddetto scarto tra vita fisica e lavorativa nel caso di vittima che quale funzionario statale, avrebbe avuto diritto a pensione all'atto del collocamento a riposo per limiti di etā salva la valutazione ai fini della determinazione del reddito medio da capitalizzare, della differenza di importo tra pensione e stipendio.

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