Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14112 del 8 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Fattispecie relativa a reato associativo connesso ad altri reati, in cui la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).

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