Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12020 del 21 novembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di liquidazione del risarcimento dei danni subiti dai congiunti di un professionista in conseguenza della sua morte, non è censurabile il ricorso da parte del giudice di merito al criterio «per competenza», anziché a quello «di cassa», nella determinazione del reddito goduto dal defunto, giustificato con l'esigenza di accertare l'effettiva capacità di guadagno del medesimo e con rilievo che la natura non straordinaria degli incarichi professionali presi in considerazione assicura in riferimento ad un reddito ordinario medio.

(massima n. 2)

Nella, liquidazione del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti dalla morte di una persona è corretto un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito sia del relativo carico fiscale, sia della quota sibi (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), la quale ben può essere quantificata come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte. Né la detrazione della quota relativa all'imposta sul reddito è contestabile sotto il profilo della conseguenziale sottoposizione degli interessati (sia pure solo da un punto di vista contabile) ad una doppia falcidia fiscale, dato che l'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986, nel dettare il principio che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, fa espressa eccezione per l'ipotesi in cui detti cespiti siano acquisiti in dipendenza di invalidità permanente o di morte.

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