Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42537 del 13 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di requisiti del decreto che dispone il giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, cosģ da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato. (Fattispecie relativa a plurime condotte di spaccio di stupefacenti, in cui si lamentava l'omessa indicazione dei giorni esatti e dei luoghi specifici delle singole cessioni, elementi comunque desumibili dalle dichiarazioni eteroaccusatorie in atti).

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