Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2335 del 16 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrente può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno — tetraparesi spastica in neonato — avevano concorso il colposo ritardo nella somministrazione di farmaci ossitociti e nell'esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la Suprema Corte, in applicazione dell'esposto principio, ha cassati con rinvio).

(massima n. 2)

In materia di risarcimento del danno causato da fatto illecito ad un minore che non svolga attività lavorativa, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno da lucro cessante facendo ricorso alla presunzione, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà o avrebbe effettuato in futuro - da accertarsi in relazione, ad esempio, agli studi compiuti, alle inclinazioni manifestate, all'attività lavorativa e alla posizione economico-sociale della famiglia -; in mancanza di tali elementi, il giudice può far riferimento a un reddito presuntivo, quale quello di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1977, o al reddito medio di un lavoratore dipendente, motivando, in quest'ultimo caso, in ordine agli elementi tenuti presenti nella fissazione di tale reddito.

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