Cassazione civile Sez. I sentenza n. 442 del 22 gennaio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

Il risarcimento del danno da invaliditā parziale permanente decorre dal momento della cessazione della invaliditā temporanea e non dall'epoca dell'incidente.

(massima n. 2)

La liquidazione del danno futuro, derivante dalla diminuzione della capacitā lavorativa, č necessariamente fondata su di una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso; tuttavia la previsione del pregiudizio futuro deve poggiare non su mere supposizioni, ma su una situazione oggettiva giā in atto e tale da costituire, secondo l'id quod plerumque accidit, causa efficiente dell'incremento patrimoniale venuto a mancare.

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