Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6234 del 18 novembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione del danno patrimoniale sofferto per invaliditā personale da una persona dedita ad un'attivitā lavorativa, una volta provato il pregiudizio e la sua dipendenza dal fatto dannoso, deve sempre basarsi su di una situazione reale da prendere come punto di riferimento, trovando il risarcimento del danno da fatto illecito — che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo — il suo presupposto e limite nell'effettiva perdita subita, da determinare sulla base di un dato certo. Conseguentemente, il giudice del merito deve considerare la concreta misura del guadagno goduto dal danneggiato, senza potere sostituire tale dato con quello del salario spettante in astratto ai lavoratori della categoria cui il danneggiato stesso appartenga.

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