Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5351 del 11 agosto 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da illecito extra contrattuale va effettuata con riferimento all'epoca della liquidazione, poiché solo in tale momento il creditore può realizzare il proprio interesse leso e conseguire la reintegrazione del pregiudizio subito dal suo patrimonio. Pertanto, al fine della determinazione del danno sofferto per invalidità permanente da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo non è quello corrisposto al momento del sinistro, bensì quello percepito (o normalmente percepibile) al tempo della liquidazione, dovendo, peraltro, il giudice tenere anche conto di guadagni che in futuro il danneggiato avrebbe potuto realizzare secondo il normale svolgimento della vita lavorativa.

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