Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5675 del 11 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un fatto illecito abbia causato l'invaliditā permanente di un piccolo imprenditore che, oltre ad organizzare e dirigere la sua impresa, vi lavori personalmente, l'indennizzo dovuto a titolo di risarcimento del danno non va calcolato sulla sola base del reddito di lavoro, cioč del reddito che sarebbe prodotto direttamente ed autonomamente dal lavoro personale dell'imprenditore, con esclusione del reddito che sarebbe prodotto direttamente ed autonomamente dal capitale investito nell'impresa, bensė deve a base del calcolo essere posto l'unitario reddito dell'impresa, nella quota corrispondente al grado di invaliditā permanente.

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