Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2261 del 16 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullitą, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrą adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.

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