Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 33040 del 28 luglio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione l'illegalitą della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalitą di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio č rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilitą del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. (Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalitą, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).

(massima n. 2)

Nella sentenza di patteggiamento l'illegalitą sopraggiunta della pena - concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette "droghe leggere" dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 - determina la nullitą dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo.

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