Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13809 del 31 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicitą, dalla sua contraddittorietą (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasivitą, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualitą, la stessa illogicitą quando non manifesta, cosģ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilitą, della credibilitą, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

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