Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5832 del 24 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liquidazione del danno da lucro cessante causato da invaliditā permanente deve farsi riferimento al solo reddito di lavoro che č in diretto ed immediato rapporto di produzione rispetto all'attivitā lavorativa del danneggiato. Conseguentemente, quando il reddito di lavoro si presenti confuso con il reddito di capitale, come nel caso di reddito di impresa, questo deve essere decurtato di una somma corrispondente alla remunerazione del capitale impiegato.

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