Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15385 del 13 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilitą e non di mera potenzialitą, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non č tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima.

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