Cassazione civile Sez. I sentenza n. 916 del 3 aprile 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno per mancato lucro futuro, il giudice, come in ogni valutazione del danno, deve compiere un processo logico che si articola in due fasi distinte: la prima relativa alla certezza del danno, la seconda relativa alla sua quantificazione, mentre quando il danno deriva dalla perdita di un bene o, comunque, dal venir meno di una situazione di vantaggio, la certezza della sua esistenza č in re ipsa, per cui resta solo il problema della sua concreta determinazione, per la quale il giudice deve trarre argomento dalle prove dedotte, ricorrendo, se del caso, a criteri equitativi; quando si tratta, invece, di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, anche il problema dell'esistenza del danno deve essere risolto unicamente sul piano della prova.

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