Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 5641 del 6 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessitą di una revoca formale del decreto di irreperibilitą, che ha natura meramente dichiarativa.

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