Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4676 del 2 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtł del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontą del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontą della parte.

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