Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6464 del 8 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di responsabilitą del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194, il danno risarcibile č solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, e non quello pił genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell'inadempimento del sanitario, quale il costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento, che di per sé non sono considerati un fatto ingiustamente dannoso neppure in presenza di precarie condizioni economiche della madre, le quali sono assunte come condizione giustificatrice della interruzione della gravidanza solo per la loro possibile influenza sulle condizioni fisico-psichiche della donna.

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