Cassazione civile Sez. I sentenza n. 599 del 6 marzo 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno — anche quando sia intervenuta una pronunzia di condanna generica passata in giudicato — consiste nella determinazione di un debito di valore e, come tale, deve corrispondere al valore del bene non nel momento in cui questo č stato leso, ma, per quanto č possibile, nel momento in cui essa viene effettuata. Pertanto, ai fini di tale liquidazione si deve tener conto anche di tutti gli eventuali fattori, sopravvenuti durante il corso del giudizio di appello, i quali abbiano comportato un aggravio, ovvero una riduzione del danno originario.

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