Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36886 del 9 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, occorre fare riferimento ad una situazione obiettiva di pubblicitą, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilitą con l'ordinaria diligenza.

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