Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4856 del 2 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalitą di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza della documentazione a sostegno, osservando che deve essere il ricusato e non il giudice adito a selezionare gli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione).

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