Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7890 del 20 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilitą, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell'art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale.

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