Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2589 del 20 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalitą del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullitą della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione.

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