Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 461 del 14 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado.

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