Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10005 del 15 maggio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In forza dell'art. 2909 cod. civ., nel caso di azioni a difesa della proprietā come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l'originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo.

(massima n. 2)

La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietā dell'attore dalla costituzione di una servitų di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di "actio negatoria servitutis" ed č, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 n. 1 cod. civ., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, č applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.