Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 550 del 17 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'affermazione della responsabilitą processuale aggravata dell'istante, ove risulti la consapevolezza o l'ignoranza gravemente colposa dell'infondatezza o dell'inammissibilitą del ricorso, non trova ostacolo nella circostanza che l'inammissibilitą discenda dalla proposizione dell'atto personalmente ad opera della parte, anziché per il tramite di avvocato iscritto all'albo speciale, in quanto il dovere di lealtą processuale grava anche sulla parte stessa, non soltanto sul suo difensore.

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