Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10993 del 14 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda ex art. 96, secondo comma, c.p.c., in relazione a provvedimenti cautelari adottati nel corso del giudizio di primo grado deve essere proposta in detto grado di giudizio, dovendosi al fine della valutazione della tempestivitā della stessa avere riguardo al momento del fatto generativo del danno (cioč al momento in cui il comportamento asseritamente dannoso č stato posto in essere) e non a quello, successivo, dell'accertamento della inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento č stato richiesto, adottato e posto in esecuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.