Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9645 del 20 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e deve far riferimento alla prestazione contrattuale in sé e per sé considerata, e non a comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto; in particolare, l'esclusione della responsabilità dell'ente gestore di un corso di formazione professionale per il pagamento del docente del corso, ai sensi degli artt. 1218 e 1463 c.c., presuppone una impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione retributiva, e non può fondarsi sulla mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo ai suoi obblighi di finanziamento nei confronti dell'ente.

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