(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno per responsabilitā aggravata ex art. 96 c.p.c. conseguente a revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa liquidazione puō essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall'art. 1226 cod. civ. (richiamato dall'art. 2056 cod. civ.), purchč sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi; ne consegue che, pur essendo generalmente insito nella dichiarazione di fallimento - poi revocata - di una societā un pregiudizio all'immagine, la sua portata dipende dalla situazione in cui la societā si trova, dal campo in cui opera, dalla durata del fallimento e da altre possibili varianti legate alla sua specificitā.