Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1590 del 23 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione e non davanti al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

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