Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17523 del 23 agosto 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Non č configurabile un concorso tra l'azione generale risarcitoria, di cui all'art. 2043 c.c., e quella speciale di risarcimento del danno per responsabilitā processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., il quale disciplina, tra l'altro, la responsabilitā del creditore che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente. In questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma della citata norma processuale, č sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore; pertanto, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva immobiliare, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve.

(massima n. 2)

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se č diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, con riferimento ad una pattuizione di aumento degli interessi convenzionali stipulata tra i mutuatari e l'istituto di credito mutuante, la S.C. ha negato che potesse integrare violenza morale l'asserita minaccia consistita nel prospettare l'eventualitā che, in mancanza di accordi sulla dilazione di pagamento, la banca avrebbe insistito nell'azione esecutiva in essere e non avrebbe richiesto un rinvio della imminente vendita giā fissata, non potendo riferirsi la valutazione in termini di ingiustizia all'esercizio dell'azione esecutiva in sé considerata, né reputarsi iniqua la concessione in via transattiva della dilazione di pagamento da parte dell'istituto di credito a fronte del riconoscimento di un rincaro del tasso di interessi sulle somme ancora dovute dai debitori esecutati).

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