Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9471 del 19 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą professionale del medico-chirurgo, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessitą di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilitą professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attivitą medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilitą del sanitario (omessa informazione sulle possibili conseguenze dell'intervento, adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica interventistica, negligenza intesa oggi come violazione di regole sociali e non solo come mera disattenzione, imprudenza intesa oggi come violazione delle modalitą imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attivitą, ed imperizia intesa oggi come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non pił solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e professioni.

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