Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 1773 del 30 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo.

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