Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 25232 del 27 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l'art. 46 cod. proc. civ. preclude l'applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizione (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) relative al solo regolamento su istanza di parte.

(massima n. 2)

In tema di regolamento di competenza, l'esame della Corte di cassazione si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo.

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