Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2439 del 18 giugno 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Esercitata dal professionista l'attivitą in relazione al caso concreto prospettatogli, e cosa eseguita la prestazione cui il professionista si era obbligato con la conclusione del contratto d'opera professionale, incombe al cliente, il quale assuma di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalitą tra la difettosa e inadeguata prestazione professionale e il danno, mentre incombe al professionista l'onere di provare l'impossibilitą, a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione. Per quanto riguarda la difettositą o la inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di sufficienti e idonei dati obiettivi, in base ai quali il giudice valuterą se, in relazione alla natura del caso concreto, fossero sufficienti una preparazione professionale media ed una diligenza media nell'esercizio dell'attivitą professionale, o se, invece fosse richiesto un impegno tecnico-professionale di livello superiore, implicando il caso concreto «la soluzione di problemi tecnici di speciale condotta» (art. 2236 c.c.), e se, quindi, la responsabilitą del professionista sussista anche per colpa lieve o soltanto per colpa grave (oltre che per dolo). Per quanto riguarda l'onere probatorio a carico del professionista, questi č tenuto a provare (subordinatamente all'esito positivo della prova a carico del cliente) che la imperfetta esecuzione della prestazione č dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

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