Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3900 del 7 settembre 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, o comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito. (Nella specie, i giudici del merito avevano accolto una domanda di risoluzione di compravendita, per inadempimento del venditore all'obbligo di consegnare la cosa ritenendo irrilevante che il termine previsto per tale consegna non era ancora scaduto all'atto della proposizione della domanda stessa, in considerazione del fatto che il venditore già aveva arbitrariamente preteso di subordinare la sua prestazione a modifiche dei patti inerenti al pagamento del prezzo. La S.C., premesso il principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).

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