Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 18024 del 24 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di pił processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario; ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto l'art. 362 c.p.c. e non l'art. 39 c.p.c., per il quale si finirebbe con il fare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice tributario con riguardo a pretesa litispendenza avanti al giudice amministrativo, di un inammissibile criterio di prevenzione.

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