Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 3725 del 24 febbraio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta del convenuto di accertamento con efficacia di giudicato ex art. 34 cod. proc. civ. di un rapporto pregiudicante deve essere ritualmente formulata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, mentre, ove egli abbia dedotto la questione solo in via di eccezione, riservandosi la formalizzazione della domanda in caso di contestazione attorea, la domanda č tardiva (e inammissibile) in quanto, per sciogliere il nesso di subordinazione, occorre attendere la prima udienza di comparizione, nella quale l'attore potrebbe manifestare la sua contestazione. (Nella specie, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda principale di retratto agrario, eccependo l'esistenza di un contratto di affitto in suo favore e formulando solo in via subordinata, nell'eventualitā in cui l'attore avesse contestato l'esistenza del detto contratto, domanda per l'accertamento del rapporto pregiudicante).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.