Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3579 del 23 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza č costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, č suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il cosiddetto maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli artt. 1224, commi primo e secondo, c.c. e 429, comma terzo, c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui č stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

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