Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7982 del 27 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

È solo alla riconsegna dell'immobile al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 1216 c.c. che conseguono effetti pienamente liberatori per il debitore (nel caso, conduttore), in capo al quale da tale momento non persistono pertanto obblighi comunque derivanti (nel caso, pagamento degli oneri accessori) dalla perdurante conduzione dell'immobile locato.

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