Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4281 del 14 aprile 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di offerta reale l'art. 1210 c.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validitā dell'offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell'obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l'esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attivitā prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all'accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall'affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riscatto di detto fondo, č sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell'offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l'effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest'ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell'offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell'azione di rilascio.

(massima n. 2)

Le modalitā di adempimento dell'obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltā di scelta di depositario e non incidono sulla regolaritā del deposito. (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).

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