Cassazione penale Sez. V sentenza n. 202 del 13 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di lesioni personali, quando vi č volontā di sottoporre la persona a una violenza fisica, l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietā del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose.

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