Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7376 del 11 giugno 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di false dichiarazioni sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri, č sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontą di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualitą personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre il dolo specifico di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione o altri soggetti. (La Cassazione ha chiarito che lo stesso principio č applicabile al reato previsto dall'art. 495, terzo comma, n. 2, c.p.).

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