Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8441 del 11 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 c.p.p., il mendacio č punibile ogni qual volta si verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identitą, lo stato o altra qualitą della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato č integrato anche con la sostituzione di una sola lettera del cognome.

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