Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10617 del 5 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza dell'assegno postdatato, che č soltanto un titolo irregolare in quanto la legge ne consente il pagamento a vista, l'assegno senza data č un titolo nullo ed ha valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), implicando solo presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, con la conseguenza che l'invio al creditore di un assegno senza data in luogo della somma di danaro dovuta integra una violazione degli artt. 1197, 1182 c.c. e non costituisce valido mezzo di pagamento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.