Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17961 del 6 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall'assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo č invece l'assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).

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