Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1619 del 4 giugno 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Presupposto dell'amministrazione che la legge conferisce all'esecutore testamentario, è il possesso dei beni ereditari, senza del quale non è data all'esecutore l'attuazione dei compiti che gli sono propri. Ove, pertanto, l'esecutore non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari (possesso che egli non acquista ipso iure con l'accettazione dell'incarico, dovendolo richiedere all'erede) — avvenga ciò per rifiuto dell'erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per contestazioni dall'erede sollevate circa la validità del testamento o la nomina dell'esecutore — non può porsi a carico dell'esecutore la impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno previsto dall'art. 703 c.c. non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento.

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