Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4841 del 14 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui il contratto attribuisca ad una parte, contro il pagamento di una penale, la facoltà di eseguire la propria prestazione oltre un certo termine, la scadenza di questo comporta, nonostante la previsione di quel corrispettivo, l'immediata esigibilità della prestazione, salvo che con la pattuizione predetta le parti abbiano voluto attribuire al debitore la facoltà di adempiere in un termine rimesso soltanto alla sua volontà, nel qual caso peraltro, ancorché il creditore non abbia chiesto la fissazione giudiziale del termine ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1183 c.c., il giudice del merito può nondimeno ritenere inadempiente il debitore ove, al momento della richiesta di adempimento del creditore, sia già decorso un congruo intervallo temporale.

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