Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9289 del 30 agosto 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al decreto di autorizzazione dell'esecutore testamentario alla vendita di un bene dell'ereditą (nella specie, bene immobile), l'inosservanza dell'art. 703, quarto comma, c.c., ove fa obbligo della preventiva audizione degli eredi, determina l'inefficacia del provvedimento nei confronti di costoro, i quali rimasti in possesso del bene e convenuti in rivendica all'acquirente di esso sono legittimati a dedurla come motivo di impugnativa della vendita e di inopponibilitą della stessa nei loro confronti.

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