Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45444 del 4 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale ovvero un procedimento disciplinare a proprio carico.

(massima n. 2)

La nozione di cadavere, quale possibile oggetto delle condotte di sottrazione, soppressione o distruzione, come sanzionate dall'art. 411 cod. pen., comprende anche resti umani consistenti nello scheletro o in parti di esso, purché si tratti di resti tuttora capaci di suscitare il sentimento della pietà verso i defunti. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 411 cod. pen. nella condotta di sottrazione di organi ovvero di parte di essi - quali cuore, polmone, fegato, reni, surreni, prostata, encefalo ed ipofisi - custoditi in un contenitore in soluzione di formalina, perché ritenuti inidonei a suscitare l'idea del corpo umano inanimato e, di conseguenza, il senso di pietà).

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